Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Realizzare aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1,  Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, articolo 3, comma 1) le opere relative a:

  • aree ludiche senza fini di lucro come spazi verdi provvisti di campi sportivi e attrezzature per il gioco
  • elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici come muretti, panchine, gazebo, fontane.

Devono però essere rispettate:

  • le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
  • le norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • la vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri 

Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:10.31